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Elezioni amministrative – entro mezzogiorno SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

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le candidature devono essere presentate dalle ore 8
del 10 maggio alle ore 12 dell’11 maggio 2024.

Le liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco
devono essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda del dato
demografico, come previsto dalla legge n. 81/93, art. 3 e s.m.i.. Si ricorda che, ai fini
elettorali, la popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale,
effettuato nel 2021, approvato con D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
1.1.2 Presentazione delle candidature
Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate,
a pena di esclusione dalla competizione elettorale, dalle ore 8 del 30º giorno alle ore 12 del
29º giorno antecedenti la data della votazione (il segretario comunale o un suo sostituto
rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di
presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale).
La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma
va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere
autenticata dai soggetti di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990, secondo le modalità

indicate dall’art. 3 della legge n. 81/1993 e s.m.i., dall’art. 14 della legge n. 53/90 e s.m.i.,
dall’art. 4 della legge n. 120/1999 e s.m.i. e dall’art. 21 del D. Lgs. n. 445/2000 e s.m.i.
Per le elezioni dell’anno 2024, le candidature devono essere presentate dalle ore 8
del 10 maggio alle ore 12 dell’11 maggio 2024.
1.1.3 Documentazione da presentare con la lista dei candidati al Consiglio comunale
a) La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non
prevede una particolare formulazione per tale dichiarazione.
Con la lista devono essere presentati anche:
 il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;
 il programma amministrativo.
La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle
collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da un determinato
numero di elettori (art. 3, legge n. 81/1993), a seconda della fascia della popolazione.
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve
essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome,
data e luogo di nascita di tutti i candidati, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei
sottoscrittori stessi. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate a termini dell’articolo 21
del D.P.R. n. 445/2000. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione
di presentazione di lista.

Propaganda elettorale
Nei 30 giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale, e dunque a partire da venerdì
10 maggio 2024 e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche
amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente
alla loro attività istituzionale.

In particolare, dal 30° giorno precedente a quello della votazione è vietata:

  • l’affissione dei manifesti dei candidati e partiti o gruppi politici che partecipano alle
    elezioni al di fuori degli appositi spazi predisposti dal Comune;
  • ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso (al di fuori degli spazi
    assegnati) ad eccezione delle insegne delle sedi di partito;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile;
  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

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