A San Severo sospensione didattica in presenza: “Provvedimento illegittimo”

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2011

L’associazione Autismosansevero, presieduta da Elvira de Santis, ha inviato una interpellanza al Comune con cui ci si oppone all’ordinanza sindacale del 3 dicembre scorso che ha prorogato la sospensione della didattica in presenza fino al 22 dicembre, anche per gli alunni con disabilità.La Desantis cita l’art. 1 comma 9, lettera s) dell’ultimo Dpcm il quale dispone che “l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi dell’infanzia continui a svolgersi in presenza…”.Lo stesso Dpcm, a proposito delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado, dispone che “venga garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione.E a proposito di inclusione scolastica, la de Santis cita una nota del Miur dello scorso 5 novembre: “In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in Ddi il Dpcm, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale. Si ritiene quindi che “Il quadro normativo appena delineato chiarisce, l’illegittimità della prassi invalsa in molte realtà comunali (come in questo caso) di ricorrere all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti per imporre ai cittadini misure di contenimento del contagio maggiormente restrittive rispetto a quelle individuate nei vari atti normativi per quanto giustificato da una situazione di straordinarietà non si può introdurre una limitazione ultronea a quelle già in vigore, ponendosi in palese violazione della riserva di legge relativa e rinforzata di cui all’art.16 della Costituzione per il quale è la legge (non Ordinanza) che stabilisce “in via generale” eventuali limitazioni per motivi o sicurezza”.Nel caso di specie, invece (la strategica ordinanza del 03/12/2020 emessa alcune ore prima del Dpcm) nonostante la gravità della situazione generata dal diffondersi del virus, lo Stato ha prontamente adottato i rimedi legislativi necessari a gestire l’emergenza epidemiologica, impedendo così l’adozione di provvedimenti derogatori adottati a livello locale; tale evenienza, d’altronde, pregiudicherebbe l’uniformità ed unità d’azione necessarie a vincere la battaglia contro il virus in cui è impegnata l’intera Nazione, gettando nel caos l’intera popolazione (come sta avvenendo a San Severo ed è sotto gli occhi di tutti), rischiando di vanificare gli sforzi fino ad ora fatti a causa del mancato coordinamento tra i vari livelli istituzionali. In tale contesto, piuttosto che arrogarsi le competenze spettanti ad altre Autorità più idonee a tutelare gli interessi giuridici in gioco in ragione dell’estensione geografica dell’emergenza, l’attività istituzionale dei sindaci dovrebbe essere diretta a implementare l’effettiva applicazione della strategia d’azione individuata dall’amministrazione centrale dello Stato, mediante l’adozione di provvedimenti che, in ossequio alle misure generali, siano in grado di tenere conto delle peculiarità delle comunità dagli stessi rappresentate”.(fonte: foggiatoday)