La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi di carcere per un prof di educazione fisica di una scuola media della provincia di Foggia, accusato di aver baciato una allieva minorenne che non aveva nemmeno 14 anni, “tenendole strette le braccia per impedirle di muoversi”, e dopo aver fatto uscire tutti dallo spogliatoio della palestra dell’istituto. Secondo quanto ricostruito, già in precedenza del fatto contestato, il docente “aveva esternato “alla ragazzina di provare dei “sentimenti” per lei. I giudici della suprema Corte hanno evidenziato come abbia costretto l’allieva a subire “atti sessuali all’interno della scuola, abbracciandola da dietro e baciandola sulla guancia dopo aver tentato di farlo sulle labbra senza riuscirci per la resistenza opposta dalla vittima”. Per la Cassazione “a dispetto dell’apparente candore“ che riveste “in astratto”, il gesto del prof – il bacio sulla guancia – “diventa, nello specifico contesto in cui è stato posto in essere, l’evidente espressione di una carica erotica, indirizzata com’era alla invasione della sfera sessuale della giovane allieva”.
La Cassazione ha evidenziato come quello del prof sia un comportamento “inusuale” visto il suo ruolo, e per di più accaduto “nel mezzo di una lezione di educazione fisica e segnatamente nel corso delle misurazioni dell’altezza delle singole allieve, peraltro all’interno di uno spogliatoio e dunque di un luogo solo occasionalmente frequentato”. L’indubbia connotazione sessuale dell’episodio è emersa – rileva il verdetto 43423 – anche dalla circostanza che il prof aveva “appena prima allontanato l’altra allieva, anch’essa presente nello spogliatoio, rimandandola in classe”. Questo ha portato i supremi giudici – sulla scia di quanto accertato dalla Corte di Appello di Bari nel 2018 – a ritenere “la indubbia connotazione sessuale del bacio sulla guancia dell’allieva, nelle intenzioni dell’imputato peraltro indirizzato alla bocca, come comprova il fatto di averle tenuto ferme le braccia nel tentativo di impedirne reazioni che potessero ostacolare il suo proposito, e seguito dall’esternazione dei sentimenti provati per lei ad ulteriore dimostrazione della natura erotica dell’atto”.
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