L’apertura generale della stagione venatoria è fi ssa ta al 15 settembre 20 19 e termina il 29 gennaio 2020, per i residenti ne lla Regione . Per gli extraregiona li , in po ssesso di autor izzazioni annuali o di perme ss i giornalieri degli ATC pugliesi , l’eserc izio venatorio è Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 98 del 29-8-2019 66607 da domenica 6 ottobre 2019 fino a domenica 29 dicembre 2019. L’esercizio venatorio ne gli Istituti a gestione privatistica, di cui alla L.R. n. 59/2017 art. 14 e presenti sul territorio regionale, è consentito, agli autorizzati dal relativo Concessionario, nei termini di cui al presente Calendario nonché di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti istitutivi/autorizzativi regionali di detti Istituti. ART.2 Periodi, giorni e modi di caccia consentiti . Domenica 15 settembre 2019 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 07 ottobre – 03 novembre 2019 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Altresì, sempre in deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l’attività venatoria, limitatamente alle specie tortora, colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza nei giorni 1 e 4 settembre; nel giorno 11 settembre è consentito il prelievo alle specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza. Inoltre, è consentito il prelievo delle specie ghiandaia, cornacchia grigia e gazza nei giorni 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020. Nel periodo 12 ottobre 2019 – 29 gennaio 2020 è vietato cacciare negli uliveti in forma di rastrello in più di tre persone. Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie “Beccaccia” attraverso la “posta” ovvero durante “il passaggio” mattutino e serale. Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione. ART. 3 Attività venatoria nelle ZPS – SIC L’attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n. 15/2008 “Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i.” e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 “Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/200 8 “. Ai sensi di quanto riportato ali’ art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti Regionali, l’attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 29 dicembre 2019, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel 2 66608 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 98 del 29-8-2019 – ——– ‘ mese di gennaio 2020 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica. Per quanto riguarda il prelievo venatorio nei 47 SIC elencati nel R.R. n. 6 del 1 O maggio 2016, così come modificato ed integrato dal R.R. n. 12 del 1 O maggio 2017, vigono le prescrizioni contenute negli stessi. Infine nelle 21 ZSC designate con decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 luglio 2015 (G.U. n. 170 del 24 luglio 2015), nelle 3 5 ZSC designate con decreto del Ministero dell’Ambiente del 21 marzo 2018 (G.U. n. 82 del 09.04.2018) e nell’ulteriori 24 ZSC del 28 dicembre 2018 (G.U. n. 19 del 23.01.2019), l’esercizio venatorio è disciplinato ai sensi dell’art. 2 dei precitati decreti nonché dalle disposizioni di cui al R.R. n. 28 del 22.12.2008. ART. 4 Specie di selvaggina cacciabile Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati: a) Specie cacciabili nei giorni 1 e 4 settembre: tortora, colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza, nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, ali’ esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo; b) Specie cacciabili nel giorno 11 settembre: tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza. Il prelievo della quaglia potrà. essere effettuato limitatamente alle stoppie e incolti. Per le altre specie -il prelievo potrà-essere effettuato nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all’esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo; c) Specie cacciabile dal 15 settembre al 20 ottobre: tortora, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo; d) Specie cacciabile dal 15 settembre al 1 O novembre: quaglia; e) Specie cacciabili dal 15 settembre al 29 dicembre: merlo e lepre comune; f) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 15 dicembre: allodola, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento; g) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 29 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, frullino, canapi glia, pavòncella, alzavola, codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccino; h) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all’approvazione della Regione e secondo i termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale; 3 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 98 del 29-8-2019 66609 Specie cacciabile dal 02 novembre al 29 gennaio: cinghiale. Il prelievo di detta specie in forma collettiva è consentito nei termini e modalità di cui al relativo Regolamento regionale. Altresi, l’eventuale prelievo m selezione è consentito secondo le disposizioni di cui al relativo regolamento regionale; j) Specie cacciabili dal 09 ottobre al 29 gennaio: ghiandaia, cornacchia grigia e gazza con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo. Per dette specie, inoltre, sarà possibile il prelievo nei giorni 1, 2, 5 , 8 e 9 febbraio 2020 unicamente da appostamento temporaneo; k) Specie cacciabile dal 09 ottobre al 29 gennaio: colombaccio, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento; l) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento; m) Specie cacciabile dal 15 settembre al 29 gennaio: volpe. Il prelievo della specie in squadre autorizzate potrà essere svolto nei termini e modalità previsti dal relativo Regolamento regionale; n) Specie cacciabile dal 06 ottobre al I 9 gennaio: beccaccia; il prelievo è consentito, in detto periodo, unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00; o) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 30 novembre: starna; p) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 dicembre: fagiano. Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l’utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 29 gennaio 2020 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall’Organo di gestione, alla Regione, prima dell’inizio della stagione venatoria. Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola, moretta e pernice rossa. ART. 5 Orario di caccia La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto (art.18 – comma 7 – Legge 157/92). La caccia alla “beccaccia” è consentita dalle ore 07 ,00 sino alle ore 16,00. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un’ora prima dell’inizio dell’attività venatoria o un’ora dopo la chiusura degli orari di caccia,
Deliberazione della Giunta regionale n. 1558 del 02/08/2019