Ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del R.Regionale 18 ottobre 2016 n. 10 così come modificato dal R.Regionale 29 maggio 2017, n. 14 le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo estivo, dal primo sabato di luglio e fino al 15 settembre
In base a quanto stabilito dall’art. 4 del Reg. Regionale n. 10 del 18 ottobre 2016:
1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
a) generi di vestiario e abbigliamento in genere;
b) gli accessori dell’abbigliamento e la biancheria intima;
c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli sportivi.
2. La Giunta Regionale può, su richiesta delle Associazioni di categoria, mediante la consultazione prevista dall’art. 3, comma 2 della legge, estendere l’elenco dei prodotti di cui al comma 1.
3. L’esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando:
a) i prodotti oggetto della vendita;
b) la sede dell’esercizio;
c) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
4. Le merci offerte a saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali che, nel caso tale separazione non fosse possibile, non possono essere poste in vendita.
Inoltre, in base a quanto stabilito dalla Reg. Regionale n. 10 del 18 ottobre 2016, la comunicazione di avvio saldi deve essere effettuata esclusivamente utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it, utilizzando il portale SUAP del Comune di Vico del Gargano raggiungibile all’indirizzo https://www.impresainungiorno.gov.it/web/foggia/comune/t/L842