Con l’ordinanza sindacale 4 del 18 gennaio 2019, vengono indicati gli orari di conferimento dei rifiuti indifferenziati e di conferimento degli imballaggi di cartone secondari e terziari.
Fino al 31 gennaio 2020 l’utenza potrà conferire i rifiuti solidi urbani, nel periodo tra l’1 ottobre al 30 aprile dalle ore 12.30 alle 24.00 e nel periodo dall’1 maggio al 30 settembre dalle ore 18.30 alle 24.00, con il divieto di conferire rifiuti solidi urbani provenienti da utenze domestiche, attività commerciali, artigianali ed uffici nella giornata di domenica. È vietato conferire rifiuti riciclabili nei contenitori per la frazione indifferenziata, disponendo l’utilizzo esclusivo di quelli predisposti per la Raccolta Differenziata e ai produttori e utilizzatori di imballaggi secondari e terziari in cartone, il conferimento nei cassonetti destinati ai rifiuti solidi urbani.
Per gli esercizi commerciali, l’obbligo di conferimento degli imballi in cartone, piegati, legati e privi di materiale estraneo (polistirolo, fascette) ovvero compattati in modo da ridurne il più possibile il volume, nella fascia oraria successiva alla chiusura serale dell’esercizio commerciale stesso, in adiacenza ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti più vicini al medesimo.
Per gli esercizi commerciali presenti su via Lanza, piazza Giordano, corso Vittorio Emanuele II, via Oberdan, corso Garibaldi, via Dante, piazza XX Settembre, corso Cairoli, considerato che su queste vie non vi sono cassonetti o sono troppo lontani dagli esercizi stessi, la raccolta degli imballi in cartone sarà articolata quotidianamente su due fasce orarie: dalle ore 9.00 alle 10.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00.
Per i supermercati e le grosse utenze in genere, la raccolta degli imballi in cartone, continuerà ad essere effettuata in modo puntuale, ovvero con ritiro mattutino presso le sedi degli stessi.
È vietato ai detentori di imballaggi secondari e terziari di depositare gli stessi nei cassonetti per RSU o sulla pubblica via, con l’intento di disfarsene come rifiuti. È revocato ogni e qualsivoglia provvedimento che consentiva il deposito degli imballaggi, purché ridotti di volume, nei cassonetti RSU di imballaggi di cartone. È obbligatorio a chiunque effettui consegne a domicilio di beni mobili, derrate alimentari, beni di consumo in genere, di riprendere gli imballaggi secondari e terziari, per conferirli direttamente al centro di raccolta convenzionato.
A carico degli inadempienti sono previste sanzioni indicate nel “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per l’igiene del suolo” (art.12 comma 9), fatta salva comunque l’applicabilità di norme speciali – D.Lgs. 152/2006 e relativo sistema sanzionatorio di cui al Titolo VI – Capo I – artt.255 (“Abbandono di rifiuti”), 256 (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”) e 261 (“Imballaggi”). In particolare il richiamato art. 12, comma 9, del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per l’igiene del suolo prevede, in caso di immissione nei contenitori per RSU di imballaggi secondari, terziari ovvero di rifiuti riciclabili, una sanzione amministrativa e pecuniaria variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo € 300,00 (fatto salvo il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge n.689/1981, ovvero pari a € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione o dalla notifica della violazione).