Elezioni comunali 2016 di San Marco in Lamis, un rinvio a giudizio

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Di seguito un comunicato diffuso dall’onorevole Angelo Cera, segretario Udc per la provincia di Foggia:

“Si è conclusa l’udienza preliminare che vedeva imputato l’avv.Michelangelo Lombardi, accusato del reato di falso ideologico continuato, commesso da pubblico ufficiale nell’autenticazione di 33 firme di sottoscrizione della lista “Per San Marco”, che sosteneva il candidato Merla nell’elezione del sindaco e del consigli comunali di San Marco in Lamis dello scorso giugno 2016.
Il Gip, all’esito dell’udienza, riconosciuta fondata l’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha disposto il rinvio a giudizio dell’imputato, innanzi al Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, per l’udienza del 22.3.2019.
Nello stesso procedimento, nel quale sono costituito parte civile, era imputato anche Ianzano Angelo (attuale Consigliere comunale di maggioranza), accusato del reato sanzionato dall’ 87 bis del d.P.R. 570/60 ed in particolare perché: “in violazione delle norme per la composizione e l’elezione dell’amministrazione comunale, accettava in due occasioni e con unicità del disegno criminoso la candidatura per due distinte liste “per San Marco” e “Forza San Marco”, firmando, in ognuna delle due, la dichiarazione, tra l’altro, di non avere accettato la candidatura per altre liste non conforme al vero”.
Ianzano ha chiesto di definire il procedimento con il rito abbreviato.
Il Gup, ammesso il rito – dopo avere, evidentemente, ritenuto provati i fatti di cui all’imputazione – ha assolto l’imputato con la formula “per particolare tenuità del fatto”.
Quale uomo delle Istituzioni non posso che prendere atto della decisione adottata.
Nello stesso tempo, però, , non posso sottacere la mia perplessità sul fatto che un’Autorità Giudiziaria, a fronte dell’accertamento di un fatto materiale integrante reato in materia elettorale, lo abbia potuto qualificare di particolare tenuità.
Dimenticando, così, che il non regolare svolgimento della competizione elettorale, compromessa dalla commissione di fatti penalmente rilevanti, finisca col mortificare la corretta espressione e volontà del Corpo Elettorale e, in altri termini, il pieno rispetto dei più nobili principi di Democrazia.
In ogni caso, nell’assoluto rispetto della decisione giudiziale, attendo la pubblicazione della motivazioni della sentenza per ogni determinazione sulla sua impugnazione.

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