Il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti, il Dirigente Area Ii ing. Francesco Rizzitelli, rendono noto che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1468 del 02/08/2018 e della Determina Area II n. 496 del 22.08.2016, sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine dell’assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell’art.11 della legge 9.12.1998 n. 431 relativi all’anno 2016..
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- a) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2016 non superiore all’importo di Euro 13.049,14 (pari a due pensioni minime INPS);
oppure
-
- b) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2016 (il reddito di riferimento è quello definito dall’art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni), non superiore all’importo di Euro 15.250,00;
inoltre:
- c) Cittadinanza italiana;
- d) Cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007;
- e) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità per l’anno 2016 e valido a tutt’oggi;
- f) Residenza nel Comune di SAN SEVERO, nell’immobile condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- g) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell’anno 2016, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo famigliare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n. 3 figli minorenni a carico o nucleo famigliare monogenitoriale e/o costituiti da soggetti separati o divorziati in particolari condizioni di disagio economico);
- h) L’abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l’autoclave-manca l’ascensore se l’appartamento è dal terzo piano in su;
- i) Il Richiedente non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello-sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;
- j) Nessun componente del Nucleo famigliare relativamente all’anno 2016 abbia titolarità dell’assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi IACP, case parcheggio, etc.);
- k) Nessun componente del Nucleo famigliare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo famigliare medesimo così come definito all’art.3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla “nuda proprietà”.
- l) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2016, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.
SI PRECISA CHE:
- Il calcolo del REDDITO COMPLESSIVO di ogni componente del nucleo famigliare dovrà essere ricavato da:
– per il modello Certificazione Unica 2017 – Dati Fiscali, il rigo 1 o rigo 2;
– per il modello 730/2017, redditi 2016, il rigo 11, Quadro 730-3;
– per il modello Unico PF 2017, il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD;
– inoltre, vanno obbligatoriamente computati, pena esclusione, gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi (come ad esempio l’Assegno di mantenimento, l’Indennità di Accompagnamento etc…), a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse fatta eccezione per i contributi socio-assistenziali non permanenti (assegno di cura, contributo libri scolastici e contributo canoni di locazione);
– occorre inoltre fare attenzione ad inserire i redditi dei componenti che facevano parte del nucleo familiare nell’anno 2016 (o anche ratei di redditi nel caso sin cui siano stati presenti solo per una parte dell’anno).
- Per nucleo famigliare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;
- Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2016 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l’Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l’anno 2016, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
- Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo viene assegnato se l’incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%;
- Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo non può essere superiore a Euro 3.098,74;
- Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) la legge 457/78 art. 21 ( a cui si riferisce l’art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2016 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00;
- Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo viene assegnato se l’incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;
- Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06;
- Per i Nuclei Famigliari che dichiarano reddito “ZERO” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, la documentazione indicata di seguito, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione;
- L’erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l’importo complessivo delle richieste ammesse;
- Quando il contributo è inferiore a € 25,00 non viene concesso e viene ridistribuito proporzionalmente agli altri aventi diritto;
- NON SARANNO AMMESSE a contributo domande presentate da lavoratori autonomi o con Nucleo famigliare con reddito misto con una componente derivante da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in una delle situazione di particolare debolezza sociale di seguito riportate: n. 3 figli minorenni a carico oppure presenza nel nucleo famigliare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure nucleo famigliare monogenitoriale o separato o /divorziato oppure 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti;
- NON POSSONO PARTECIPARE al presente concorso, i soggetti che nell’anno 2016 hanno beneficiato di contributi per il pagamento anche parziale del canone di locazione con fondi di bilancio comunale, oppure del contributo a sostegno della “morosità incolpevole”.
MODALITÀ’ DI COMPILAZIONE E CONSEGNA DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli da richiedere presso:
– l’UFFICIO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE del COMUNE sito in via DORSO n. 27, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel. 0882.339654 – 339676);
– oppure scaricabili dall’ Home Page del sito internet del Comune di San Severo: www.comune.san-severo.fg.it
La domanda contiene un questionario – sottoforma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti del regolamento UE 679/2016 sulla privacy, che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.
LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE, dalla data di pubblicazione del presente Bando, entro LUNEDI’ 17/09/2018, pena l’esclusione, presso:
– l’UFFICIO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE del COMUNE sito in via DORSO n. 27 (dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9-12);
– oppure, all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di SAN SEVERO;
– oppure, spedite a mezzo Raccomandata al Signor SINDACO del Comune di SAN SEVERO e comunque pervenute all’Ufficio Protocollo entro il giorno 17/09/2018.
È obbligatorio allegare alla domanda, pena l’esclusione:
- Copia di documento d’identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità,
- Solo per i Nuclei Famigliari che dichiarano reddito “ZERO” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%:
– Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune (all. B);
– oppure, la dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone (all. B);
– oppure, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Famigliare, che deve essere congruo rispetto al canone versato (all. A).
Inoltre per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare, altresì, alla domanda la seguente documentazione:
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all’anno 2016;
- Copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all’anno 2016 oppure la documentazione attestante la scelta dell’opzione della cedolare secca;
- Copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq. utili dell’abitazione condotta in locazione;
- Copie ricevute pagamento del canone di locazione per l’anno 2016;
- Copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Certificazione Unica – 730 – Unico 2017) di ciascun componente del nucleo famigliare relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2016 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- Copia dell’Attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i cittadini dell’Unione Europea);
- Carta di soggiorno o permesso di soggiorno ( per i cittadini extracomunitari) in corso di validità per l’anno 2016 e valido a tutt’oggi;
- Visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l’inadeguatezza o l’inabitabilità dell’immobile come da punto k) dei requisiti per l’ammissione al concorso;
- Documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
- Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione;
- Fotocopia del codice IBAN su cui si richiede l’accredito. Si fa presente che il c.c. postale contrassegnato dai seguenti CAB/ABI 07601/03384 non può essere utilizzato per il pagamento tramite bonifico.
La GRADUATORIA PROVVISORIA sarà pubblicata per 30 gg. all’Albo Pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni. Quando la Regione comunicherà le premialità aggiuntive si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relative ai ricorsi accolti e si provvederà alla elaborazione della GRADUATORIA DEFINITIVA comprensiva dell’eventuale importo della premialità e non sarà più possibile apportare modifiche e correzioni. L’erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall’Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo famigliare. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici. ATTENZIONE: Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni. SARANNO INOLTRE, MOTIVI DI ESCLUSIONE: L’incompletezza della domanda di partecipazione; La mancata apposizione della firma del richiedente; La mancanza della copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità. RESTA FERMO IL PRINCIPIO CHE LE SOMME DOVUTE AGLI AVENTI DIRITTO, IN RELAZIONE AL PRESENTE BANDO, SARANNO EROGATE AD AVVENUTA LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge n. 431/98, al Decreto del Ministro dei LL.PP. del 7.6.99 e della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1468/2018.
San Severo, 27 agosto 2018
Il Portavoce
(dott. Michele Princigallo)