SAN SEVERO: Il Sindaco firma l’ordinanza anti-prostituzione

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ORDINANZA n.101
de[ 2 7/07/2018
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE E CONTRASTARE GRAVI PERICOLI PER COMPORTAMENTI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA
PREMESSO CHE:
IL SINDACO
– l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL), recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, al comma 4, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali deN’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; il successivo comma 4bis del citato art. 54 D. Lgs n. 267/2000, ha previsto espressamente che “con Decreto del Ministro dell’Interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità ed alla sicurezza urbana”;
– l’art. 2 del D.M. Interno 5/08/2008 ha previsto la possibilità dell’intervento del Sindaco, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, per prevenire e contrastare, tra le altre situazioni ivi elencate, anche “i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi”;
RILEVATO che, quanto al concetto di sicurezza urbana, con una linea di consolidata continuità rispetto ad un orientamento formatosi già prima della riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la Corte Costituzionale (sent. 24 giugno 2009 n. 196) ha espressamente chiarito che:
– il D.M. Interno 5/08/2008 ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati: in tale direzione si sono valorizzati sia la titolazione del D.L. n. 92/2008 (che si riferisce alla “sicurezza pubblica”), sia il richiamo, contenuto nelle premesse del Decreto Ministeriale come fondamento giuridico dello stesso, al secondo comma, lett. h), dell’alt 117 Cost., il quale, secondo la giurisprudenza restrittiva della Corte Costituzionale, attiene, appunto, alla prevenzione dei reati ed alla tutela dei primari
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interessi pubblici sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, sia, infine, la circostanza che, sempre nelle premesse, il Decreto Ministeriale esclude espressamente dal suo ambito la polizia amministrativa locale (Corte Cost. sent. N.383/2005, n. 222/2006, n. 237/2006);
– in base all’interpretazione costituzionalmente orientata, il concetto di “sicurezza urbana”, di cui all’art. 54, comma 4, TUEL ed al D.M. Interno citato, deve farsi coincidere con quello di “sicurezza pubblica”, vale a dire con l’attività di prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini (Corte Cost. n.196/2009) e può essere estesa fino a comprendere strumenti di eliminazione dei fenomeni di degrado, che possono affliggere i centri urbani, che siano necessariamente correlati ad esigenze di repressione della criminalità;
– conseguentemente, i poteri esercitabili da parte dei Sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 deN’art. 54 del TUEL non possono che essere e sono quelli finalizzati, appunto, alla predetta attività di prevenzione e repressione dei reati (Corte Cost. n. 196/2009, n.226/2010, n. 274/2010), spingendosi a derogare a norme legislative vigenti mediante provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza ed a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che occorre fronteggiare; infatti, (Corte Cost. sent. n. 115/2011), la dizione letterale dell’alt. 54, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, non consente alle ordinanze sindacali “ordinarie” – pur rivolte a fronteggiare “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” – di derogare a norme legislative vigenti, come è, invece, possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, in quanto deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se “temporalmente delimitate” (ex plurimis Corte Cost. sent. N. 127/1995, n. 418/1992, n.32/1991, n. 617/1987 e n. 8/1956) e comunque, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare – sent. n. 4/1977);
– pertanto, il potere di ordinanza disciplinato dalle citate norme può essere esercitato a condizione che la violazione di norme che tutelano la convivenza civile non assuma rilevanza soltanto in sé considerata, ma costituisca la premessa per l’insorgere di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica (TAR Lombardia Milano Sez. Ili, 6.4.2010 n. 681; TAR Toscana Sez. Il 5.1.2011 n. 22; TAR Lombardia Sez. Ili, 13.5.2011 n. 1239);
CONSIDERATO che la linea interpretativa restrittiva tracciata dalla Corte Costituzionale, come confermata da ultimo con la sent. n. 115/2011, ha confermato la distinzione tra ordinanze contingibili ed urgenti ed atti di ordinaria amministrazione, che i Sindaci possono adottare a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza urbana ed anche che la sicurezza urbana non è altro che un aspetto della sicurezza pubblica, da intendersi quale “prevenzione dei reati e tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l’ordinata convivenza nella comunità”;
RITENUTO che:
– l’avvenuto riconoscimento, da parte della Corte Costituzionale, della coincidenza (o inclusione) del concetto di sicurezza urbana con quello di sicurezza pubblica, consente di ritenere che il trasgressore del provvedimento del Sindaco, legalmente adottato per motivi di sicurezza urbana, sia punibile per il reato contravvenzionale previsto daH’art. 650 Codice Penale, che sanziona l’inosservanza di un
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provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni – tra le altre – di sicurezza pubblica;
l’ordinanza contingibile e urgente – fondata sull’effettiva emergenza ed avente potestà di disporre extra ordinerà e anche di derogare a disposizioni di legge o di sospenderne l’applicazione in casi, tempi, luoghi determinati con esattezza, senza sottostare ad altri limiti che non i principi generali dell’ordinamento – può comminare sanzioni amministrative e fungere legittimamente da “ordine legalmente dato dall’Autorità”, ai sensi e per gli effetti deH’art. 650 c.p.;
l’esercizio del potere di ordinanza, ai sensi dell’alt. 54 comma 4 TUEL, non è legalmente conferito per introdurre, né introduce, nuove fattispecie di reato, ma è l’inottemperanza alle relative legittime prescrizioni che, integrandone i presupposti e la violazione, può essere assistita anche dalla sanzione penale dell’alt. 650 Codice Penale, norma che, diversamente opinando (ovvero ritenendo che gli ordini legalmente dati dall’Autorità, la cui inottemperanza sia assistita anche dalla sanzione penale dall’alt. 650 Codice Penale, per ciò soltanto introducano nuove fattispecie di reato), non avrebbe ragion d’essere e non troverebbe alcuna concreta applicazione;
RILEVATO che, nella realtà della Città di San Severo, urbana ed extraurbana, la prostituzione sulla pubblica via, per l’estensione del fenomeno e per la sua concentrazione, desta vivissima preoccupazione ed allarme nella collettività e si qualifica come fenomeno che, oggettivamente e fortemente, pregiudica le condizioni di vivibilità dei cittadini residenti, dei turisti e fruitori delle aree interessate, nonché l’immagine della Città e di tutte le sue attività sociali e produttive, commerciali, dei pubblici esercizi, davanti alle quali stazionano le meretrici e che, pertanto, costituisce un elemento di grave turbativa ed insicurezza sociale;
ATTESO che tale forma di occupazione della strada e dei marciapiedi è effettivamente imposta in modo prepotente alla collettività e, in particolar modo, ai residenti prossimi alle predette aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere (offerte di prestazioni sessuali ai cittadini nelle vicinanze; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e “protettori” delle stesse; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private e attività produttive);
VALUTATI – come risulta anche dai dati forniti dalle Forze di Polizia – i gravissimi effetti negativi dell’invadente fenomeno sulla sicurezza pubblica e sul senso di abbandono suscitati nei residenti, in quanto l’attività in questione e le modalità di esercizio della stessa limitano l’utilizzo degli spazi pubblici in aree anche residenziali, generando in seno alla cittadinanza disagio ed allarme;
PRESO ATTO che l’attività in argomento e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a determinare l’incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati (quali, a titolo esemplificativo) sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione previsti dall’art. 3 della L. n.75/1958; adescamento art. 5 della L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 c.p.; rapina art.628 c.p.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726 c.p.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i.; invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.; disturbo della quiete pubblica art. 659 c.p.;
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ATTESO che le suddette aree sono connotate, oltre che dalla pur consistente presenza di popolazione residente, dalla fruizione di attività commerciali, artigianali e Industriali, agricole, dove a causa del fenomeno sono state registrate numerosissime lamentele;
RAWISATA, quindi, la necessità e urgenza di intervenire, per contrastare il dilagante fenomeno di modo che non possa, nel periodo di vigenza della presente ordinanza, ulteriormente aumentare e, quindi, determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone e per il regolare svolgimento delle loro attività quotidiane, nonché essere il presupposto per una serie di reati connessi a tale attività che comportano, oltre alla violazione della norma penale, anche una sensibile diminuzione della sicurezza percepita dai cittadini;
– l’art. 726 Codice Penale che individua, tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici, o aperti o esposti al pubblico;
– il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e succ. mod. ed integrazioni;
– l’art. 5 della L. 2/02/1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto, o che seguono per strada, le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;
– l’art. 54 D. TUEL, come modificato daH’art. 6 D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24/07/2008 n. 125 e con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
– il D.M. Interno 5/08/2008, come mod. con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
– l’art. 7-bis del TUEL, che fissa il limite delle sanzioni edittali, per violazione delle ordinanze Sindacali, da un minimo di € 25,00= ad un massimo di € 500,00=;
– la Legge 24/11/1981 n.689;
– l’art. 2, comma 1, lett. a), b) ed e) del D.M. Interno citato, che fissa criteri per l’attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. n. 1257/2008 in tema di sicurezza urbana;
– lo Statuto del Comune di San Severo e il vigente Regolamento di Polizia Urbana;’
Che, a decorrere dal 1 agosto 2018 e fino al 31 luglio 2019, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, e delja commissione di reati correlati, è fatto divieto a chiunque su tutto il territorio del Comune di San Severo, sia urbano che extraurbano:
1) di porre in essere comportamenti diretti, in modo non equivoco, ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo, ovvero nei mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’apppstamento della persona e/o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
2) di contrattare, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che
VISTO:
ORDINA
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esercitano l’attività di meretricio su strada. Se l’interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata, al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di alcuno dei soggetti svolgenti attività di meretricio costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza;
Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed i limiti edittali fissati per le violazioni delle ordinanze sindacali dall’art. 7 bis del TUEL, in caso di violazione della presente ordinanza si applicherà la sanzione del pagamento di una somma da €25,00= ad € 500,00.
Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
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L’inottemperanza all’ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutti i luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza, sarà sanzionato ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, essendo indubbio che si tratti di “provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di sicurezza pubblica”.
pubblicazione, mediante idoneo mezzo volto alla
DISPONE che la presente ordinanza sia:
– valida dal 1 agosto 2018 al 31 luglio 2019;
– resa pubblica, anche successivamente al periodo di affissione all’Albo Pretorio on line, oltre ad ogni altro diffusione dei diritti tutelati e delle prescrizioni contenute;
, – trasmessa alla Prefettura di Foggia -Ufficio Territoriale del Governo ed alle Forze di Polizia Statali e Locali presenti sul territorio: Commissariato P.S. di San Severo e Questura di Foggia, Compagnia Carabinieri di San Severo e Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, Compagnia Guardia di Finanza di San Severo e Comando Provinciale Guardia di Finanza di Foggia, Polizia Municipale di San Severo;
Alla Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.
I^i^ensi deH’art. 3 della L. 7/08/1990 n. 241 e succ. mod. e integr., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta (60) giorni o centoventi (120) giorni dalla avvenuta pubblicazione dello stesso nell’Albo Pretorio on line.
San Severo, 2 7 LUCr. 20Ì8
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IL SINDACO F-Miglio

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