Dice un vecchio detto: la Giustizia è lenta ma inesorabile! Purtroppo, sempre più spesso accade che un procedimento giudiziario anche di modesta entità, ci porta via anni e anni di udienze con rinvii eccessivamente lunghi, avvicendamento dei giudici diversi nel medesimo giudizio, disfunzioni dell’organizzazione giudiziaria tali da impedire ai giudici, per sovraccarico di lavoro, di assolvere in tempo ragionevole le loro funzioni e non per ultime le lungaggini varie dovute alla farraginosa burocrazia italiana. MA IL CITTADINO HA IL DIRITTO A RICHIEDERE ALLO STATO UN’ EQUO COMPENSO IN CASO DI UNA SENTENZA SIA FAVOREVOLE CHE CONTRARIA, RICEVUTA OLTRE IL TERMINE DI SEI ANNI ?
CERTO CHE SI’ !!! La Legge n.89 del 24.03.2001 “Legge Pinto” Fornisce il diritto alle parti processuali “attore e convenuto” (sia parte vincitrice che parte soccombente) di ottenere una equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo per aver patito un danno patrimoniale o non patrimoniale riconducibile al danno alla persona che si concretizza nel danno da “stress”, direttamente derivante dallo stato di incertezza ed ansia circa l’esito del processo protrattosi per un periodo di tempo eccessivamente lungo e che prescinde dall’esistenza di un pregiudizio economico, in quanto secondo i criteri determinati dalle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, in genere, la durata di un procedimento deve considerarsi non ragionevole se supera i tre anni in primo grado, i due anni in secondo grado e un anno in Cassazione (in tutto sei anni). Inoltre, il risarcimento non è riservato soltanto ai cittadini italiani, ma anche agli stranieri che subiscano una lungaggine processuale nel territorio italiano.
COSA SI PUO’ OTTENERE?
Superati, quindi, sei anni complessivi di durata del procedimento, la Corte di Strasburgo considera come “eccessivo” il tempo decorso ed il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 (prima erano 500 euro) e non superiore a euro 800 (prima erano 1500 euro) per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il citato termine ragionevole di durata del processo.
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