IL SINDACO
RILEVATO che per venerdì 22 Dicembre 2017 è in programma l’evento musicale “ SUD SOUND
SYSTEM”, organizzato dal Gruppo Radio Norba – FONO VIPI, in occasione del quale è prevedibile un
elevato numero di persone per assistere alla manifestazione, tale da fare ritenere opportuna l’adozione di
apposita Ordinanza di divieto assoluto di vendita alcolici/altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, dalle
ore 12,00 del 22.12.2017 alle ore 6,00 del 23.12.2017, al fine di prevenire eventi che possono essere di
pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n.
555/0P/000199112017 del 07/06/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni, laddove, con cui, in
riferimento agli aspetti legati alla safety, viene dettata, ai fini della tutela dell’incolumità delle persone, tra
le altre, anche la seguente misura di sicurezza: “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di
somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire
un pericolo per la pubblica incolumità”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Prefettura/U.T.G. della Provincia di Foggia prot. n.
2230612017 del 15/06/2017 – Area II “Ordine e Sicurezza Pubblica”, ad oggetto: “Pubbliche
manifestazioni misure di sicurezza”, seguita da Istruzioni di carattere tecnico in merito a misure legati alla
safety, e degli indirizzi a salvaguardia dell’ incolumità delle persone in occasione dell’organizzazione di
manifestazioni pubbliche, ivi compresa la valutazione di adozione di provvedimenti finalizzati al divieto
di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano
CITTA’ DI SAN SEVERO – ORDINANZA DIVIETO ALCOLICI MANIFESTAZIONE DEL 22/12/2017
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costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
PRESO ATTO dell’Ordinanza della Questura di Foggia – Ufficio di Gabinetto, prot. n. 2728 del
24/07/2017, ad oggetto: “intensificazione dei servizi di vigilanza eventi stagione estivi 2017”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro, prot. n. 110011110(10) del
28/07/2017, relativa ai “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche. Direttive”;
CONSIDERATO che la programmata manifestazione richiamerà numerosi spettatori e potrebbe
esserci un elevato consumo di bevande e che l’inizio dell’evento è previsto, dalle ore 20,00 alle ore 24,00
del 22.12.2017;
RITENUTO, pertanto, necessario, per ragioni di incolumità, ordine e sicurezza pubblica, connesse
allo svolgimento di tale manifestazione musicale e, in particolare, per la prevedibile e considerevole
affluenza di pubblico, disporre, almeno 8 (otto) ore prima la previsione di inizio e 6 (sei) ore dopo la
conclusione dello spettacolo, il divieto di vendita per asporto e la somministrazione di alcolici e altre
bevande in bottiglie e contenitori di vetro in genere e lattine, per gli operatori commerciali, compresi
quelli ambulanti, chioschi e distributori automatici, esercenti nell’area della manifestazione e nelle
immediate vicinanze e cioè per gli esercizi commerciali, compresi quelli ambulanti chioschi e distributori
automatici, insistenti nelle Piazza Carmine e Piazza Aldo Moro e nelle vie attigue;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui alla presente è il dipendente comunale
Magg.re Dott. Ciro SACCO, nella qualità di Comandante della Polizia Locale;
VISTA la legge 7/8/1990 n. 241 e s.m. e i.;
VISTO il D. L. vo 18/08/2000 n. 267, con particolare riferimento agli artt. 7 bis e 54;
VISTO l’art. 54, comma 4, del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, che assegna al Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, l’adozione, con atto motivato, di provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, recante “Incolumità pubblica e sicurezza
urbana: definizione e ambiti di applicazione”,
VISTO l’art. 7 bis del citato D. L.vo 18/08/2000 n. 267, rubricato: “Sanzioni amministrative”, con
cui, tra l’altro, si dispone in materia di sanzioni amministrative per la violazione alle ordinanze adottate
dal Sindaco;
VISTO la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s. m. e i. , recante: “Modifiche al sistema penale”;
VISTI gli atti d’Ufficio;
ORDINA
Per quanto in premessa illustrato e motivato, a tutti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti,
chioschi e distributori automatici, esercenti nell’area della manifestazione musicale “SUD SOUND
SYSTEM” e nelle immediate vicinanze e cioè insistenti nelle Piazza Carmine e Piazza Aldo Moro e nelle
CITTA’ DI SAN SEVERO – ORDINANZA DIVIETO ALCOLICI MANIFESTAZIONE DEL 22/12/2017
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vie attigue, il divieto assoluto di somministrare e di vendere per asporto alcolici e altre bevande in
bottiglie, contenitori di vetro in genere e lattine, dalle ore 12,00 del 22 Dicembre 2017 alle ore 06,00 del
23 Dicembre 2017;
la somministrazione delle bevande dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande
dovranno essere versate a cura e direttamente da chi effettua la vendita ovvero la somministrazione;
i titolari degli esercizi commerciali e di somministrazione collocati nell’area interessata dalla presente
ordinanza, hanno l’obbligo di ripulire e sgombrare i materiali e rifiuti accumulati e riconducibili alla
propria attività;
l’inosservanza degli ordini contenuti nel presente provvedimento verrà perseguita a norma di legge e
sanzionata secondo la normativa di riferimento;
DISPONE
che la Polizia Locale provveda all’esecuzione ed alla vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza
della presente, in collaborazione con la Forza Pubblica.
Copia dell’ordinanza è trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, al
Commissariato di P. S. di San Severo; ai Carabinieri di San Severo, alla Guarda di Finanza di San Severo
per gli aspetti di specifica competenza e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale.
A norma dell’articolo 3, commi 4, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento è il dipendente comunale Magg.re Dott. Ciro SACCO, nella qualità di Comandante della
Polizia Locale.
Avverso la presente ordinanza, per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di legge è ammesso
ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia – Bari entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale e, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 (centoventi) giorni sempre dalla data di pubblicazione all’Albo Pretori o comunale.
La presente annulla e sostituisce l’ordinanza n. 234 del 20/12/2017.
Dalla Residenza Municipale, addì 21/12/2017.
IL SINDACO
F.to Avv. Francesco Miglio