FOGGIA/Ordinanza Anti-botti/di Capodanno

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l’ordinanza anti – botti firmata dal sindaco di Foggia, Franco Landella. Dal 18 dicembre al 7 gennaio ‘Disposizioni urgenti in materia di utilizzo di fuochi pirotecnici – Controllo e repressione della vendita su area pubblica e/o comunque illegale’. Dopo una lunga premessa sull’importanza di preservare l’incolumità pubblica e garantire la sicurezza delle persone e degli animali, l’ordinanza raccomanda di “acquistare i fuochi artificiali ‘esclusivamente’ presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura “ CE “. Invita inoltre a non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli e si rivolge agli esercenti, a cui spetta la potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro. Per le motivazioni indicate in premessa, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 07 gennaio 2018, il divieto di utilizzo di artifizi pirotecnici (petardi, spari, botti) di qualsiasi tipo e determinazione benché in libera vendita, su tutto il territorio comunale. Fanno eccezione: gli spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58; i fuochi d’artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura “CE”, che per qualità e classificazione, presentano un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d’affezione in genere “.

 Il provvedimento prevede “il rafforzamento del controllo del divieto di vendita, in forma ambulante e/o comunque illecita, di ogni tipo di artifizio pirotecnico, con contestuale immediata rimozione delle baracche eventualmente usate per la vendita”.Previsto inoltre “il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l’uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza. Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00”.